Sentenza n. 68 del 1960
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SENTENZA N. 68

ANNO 1960

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente

Avv. GIUSEPPE CAPPI

Prof. GASPARE AMBROSINI

Dott. MARIO COSATTI

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47 del T.U. 22 dicembre 1954, n. 1217, promosso con ordinanza emessa il 28 novembre 1959 dalla Corte di appello di Roma nel procedimento penale a carico di Scialanga Alfonso, iscritta al n. 18 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 63 del 12 marzo 1960.

Udita nell'udienza pubblica del 26 ottobre 1960 la relazione del Giudice Giuseppe Cappi;

uditi gli avvocati Pietro D'Ovidio e Cristoforo Barberio Corsetti, per Scialanga Alfonso.

 

Ritenuto in fatto

 

Con rapporto in data 18 dicembre 1954, il Comando del nucleo di polizia investigativa della Guardia di finanza di Roma denunciava all'Autorità giudiziaria tali Scialanga Alfonso e Olivieri Nello, per avere, il giorno precedente, in concorso tra loro, posto in circolazione una notevole quantità di olio di semi, con bolletta di legittimazione intestata a persona (Giovannini Francesco), del tutto estranea all'affare, se non addirittura inesistente.

Con sentenza 8 novembre 1957, il Tribunale di Roma, mentre assolveva l'Olivieri per non aver commesso il fatto, condannava lo Scialanga, per il delitto di cui all'art. 16 del D.L. 30 ottobre 1952, n. 1323, alla multa di L. 730.730.

L'imputato proponeva appello, deducendo, in via pregiudiziale, la nullità degli atti successivi al suo interrogatorio in istruttoria, per non essere stato notificato al difensore, come richiesto dall'art. 304 Cod. proc. pen., il relativo avviso di deposito, e sostenendo, altresì, nel merito, che comunque non lo si sarebbe dovuto condannare. Per quanto, infatti, la suddetta bolletta di legittimazione fosse formalmente irregolare, l'imposta era stata egualmente, interamente, e tempestivamente pagata.

La Corte di appello, in accoglimento del primo motivo, annullava la sentenza del Tribunale. La Corte di cassazione, però, su ricorso del P. M., riteneva che l'art. 304 Cod. proc. pen., non fosse applicabile ai procedimenti istruiti con rito sommario e annullava la sentenza della Corte di appello.

Nel successivo giudizio di rinvio, davanti ad altra Sezione della stessa Corte di appello, la difesa, in via pregiudiziale, opponeva la illegittimità costituzionale del decreto legge 30 ottobre 1952, n. 1323:

1) per non essersi indicato nel decreto legge il caso straordinario e urgente per cui era stata emanato;

2) perché nell'art. 16 si erano violati, senza espressa deroga, i limiti di cui all'art. 24 del Cod. pen., quanto alla misura della pena.

Inoltre, la difesa sosteneva che, a norma dell'art. 2 Cod. pen., avrebbe dovuto applicarsi, nel giudizio a quo, anziché il contestato art. 16 del citato decreto legge, il combinato disposto dell'art. 2 della legge di conversione, 20 dicembre 1952, n. 1385, e dell'art. 47 del T.U. 22 dicembre 1954, n. 1217, del quale anche, però, denunciava la illegittimità costituzionale.

Udito il P. M., che concludeva per l'immediato rigetto della eccezione, la Corte di appello di Roma, con ordinanza 28 novembre 1959, ritenuto che la eccezione medesima, limitatamente al terzo motivo, non fosse manifestamente infondata, disponeva la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Eseguiti gli adempimenti di rito, si costituiva, davanti alla Corte costituzionale, il solo Scialanga. Nelle sue deduzioni, in data 8 febbraio 1960, si illustravano e si svolgevano le questioni sollevate davanti alla Corte di appello di Roma. Riguardo al terzo dei motivi summenzionati, l'unico dichiarato non manifestamente infondato dalla Corte, ci si fondava soprattutto sul fatto che con la legge 20 dicembre 1954, il decreto legge 30 ottobre 1952 era stato bensì convertito in legge, ma con emendamenti. In particolare, con l'art. 2, il Governo era stato delegato ad emanare, entro sei mesi, norme complementari e integrative, nonché a precisare e a definire le misure di vigilanza e di controllo per l'accertamento della imposta di fabbricazione sugli oli di semi. Si era, inoltre, stabilito che le violazioni di tali norme potevano essere punite solo con ammenda.

Di conseguenza - secondo la difesa dello Scialanga, - nel T.U. 22 dicembre 1954, n. 1217, emanato in base a tale delegazione, per il reato di cui all'articolo impugnato nel summenzionato terzo motivo (art. 47) - nel quale si era riprodotto senza la minima differenza, il contenuto dell'art. 16 del decreto legge 30 ottobre 1952 - non sarebbe stato possibile comminare la pena della multa, come invece era stato fatto, ma solo la pena dell'ammenda, né darsi natura di delitto ad una infrazione che, per espressa statuizione di legge, avrebbe dovuto essere, invece, ridotta a contravvenzione. Non c'é stato intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e non sono state presentate memorie.

 

Considerato in diritto

 

La Corte rileva che l'ordinanza della Corte di appello risente manifestamente della complessità e, ben si può dire, della confusione provocata dalla lunghezza e dalle inconsuete complicazioni del giudizio di merito, passato attraverso numerose fasi.

L'ordinanza inizia ricordando che la difesa dell'imputato aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15 e 16, terzo comma, del decreto legge 30 ottobre 1952, n. 1323, ma poi, dopo aver dichiarato manifestamente infondati i due primi motivi indicati dalla difesa dell'imputato, ha limitato la questione di costituzionalità all'art. 47 del T.U. 22 dicembre 1954, n. 1217, per "avere detto articolo comminato la pena della multa in luogo dell'ammenda come stabilito dalla legge delega".

La delegazione, a cui si riferisce l'ordinanza della Corte, é contenuta nell'art. 2 della legge 20 dicembre 1952, n. 2385, il quale dispone: "II Governo é delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme complementari ed integrative dirette a stabilire le percentuali di tolleranza sulle lavorazioni dei semi oleosi, le caratteristiche degli oli raffinati di semi; nonché a precisare e definire le misure di vigilanza e di controllo per il regolare accertamento dell'imposta.

"Le violazioni alle norme da emanarsi in base alla presente delega potranno essere punite con l'ammenda che, in deroga all'art. 26 del Cod. pen. e successive modificazioni, potrà raggiungere, nel massimo, un milione di lire".

Le norme complementari ed integrative, delle quali é menzione nell'art. 2 della legge 20 dicembre 1952, furono emanate dal Governo, in base alla delegazione contenuta nel detto articolo, con il D.P.R. 11 luglio 1953, n. 495, consistente in ben 34 articoli, in nessuno dei quali vi é la disposizione riprodotta nell'art. 47 del T.U. 22 dicembre 1954, n. 1217. La detta disposizione é contenuta nel terzo comma dell'art. 16 del decreto legge 30 ottobre 1952, n. 1323, convertito in legge, senza alcuna modificazione su questo punto, con la stessa legge 20 dicembre 1952, n. 2385 (art. 1).

In conseguenza, nel T.U., che il Governo fu autorizzato ad emanare dall'art. 3 della legge medesima 20 dicembre 1952 e da quella successiva 29 ottobre 1954, n. 1073, la disposizione é stata riprodotta quale era formulata nel decreto legge 30 ottobre 1952, non essendo essa una norma complementare o integrativa, alla quale soltanto potrebbe riferirsi l'art. 2 della legge 20 dicembre 1952, inesattamente invocata dalla difesa dello Scialanga e nell'ordinanza della Corte di appello.

Volendo ricercare quale potesse essere il ragionamento dello Scialanga per sostenere la propria tesi difensiva si potrebbe ritenere che egli pretendesse che la delega dell'art. 2 legge 20 dicembre 1952, n. 2385, obbligasse il delegato, cioè il Governo, non solo ad emanare nuove norme complementari e integrative, ma anche a modificare le norme legislative preesistenti, in quanto invece della ammenda comminassero la multa; pretesa questa dello Scialanga manifestamente arbitraria.

Le suesposte considerazioni portano a concludere che l'art. 47 del T.U. e conseguentemente la comminata pena della multa non sono viziate da illegittimità costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza 28 novembre 1959 dalla Corte di appello di Roma, sulla legittimità costituzionale dell'art. 47 del T.U. 22 dicembre 1954, n. 1217.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1960.

Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI.

 

Depositata in Cancelleria il 29 novembre 1960.